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Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, per affezioni fisiche o psichiche, l’invalido si trovi nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento:
– non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
– non è subordinata a limiti di reddito;
– è indipendente dall’età della persona;
– è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
– non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
– è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
(Fonte web: www.inps.it/lapensione )
REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL’ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi civili che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% e che:
– si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
– oppure si trovino nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un’assistenza continua;
– siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia;
– non siano ricoverati in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia).
IMPORTO DELL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2016 è di euro 512,34 al mese, pagati per 12 mensilità.
L’indennità non è soggetta a IRPEF.